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L’azienda / Trasparenza
Principali norme di trasparenza
Le informazioni pubblicizzate in questo Avviso non costituiscono offerta al pubblico ex Art.1336 C.C.

In ciascun locale aperto al pubblico dell’ intermediario UNIFIN SPA , sia esso una filiale, una dipendenza o l’ufficio di un soggetto convenzionato, purchè accessibile e adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, deve essere affisso il presente Avviso, a disposizione della clientela anche tramite copia asportabile.

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 385/1993 e della delibera CICR del 04.03.2003, la Società UNIFIN SPA ha una serie di doveri nello svolgimento della sua attività di intermediazione finanziaria ed il cliente gode di una serie di diritti e forme di tutela.

In particolare

Doveri di pubblicità.
In ciascun locale aperto al pubblico devono essere pubblicizzati i tassi d’interesse, prezzi, spese per le comunicazioni alla clientela, oneri di mora.
Vietato il rinvio agli usi.
Questo dovere di pubblicità sussiste anche per le operazioni di credito al consumo .
All’ interno della pubblicità dovranno indicarsi il T.A.E.G e/o I.S.C. e il periodo di validità nel caso di esemplificazione di finanziamento. .
La società UNIFIN SPA deve inoltre affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, la tabella contenente i tassi soglia validi nel periodo trimestralmente aggiornati (art. 2 comma 3 L. 108/96)

Contratti (modalità e contenuto).
I contratti, a pena di nullità, debbono essere redatti per iscritto. Il cliente ha diritto a riceverne una copia. Devono indicare tassi d’interesse, oneri di mora e ogni altro prezzo e condizione, senza rinvio agli usi.

- La facoltà di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e/o altri prezzi e condizione deve essere contenuto di una clausola espressa e specificatamente approvata dal cliente.

- I contratti di credito al consumo devono altresì indicare: l’ammontare e le modalità del finanziamento con il dettaglio delle varie scadenze; il TAEG e gli oneri in esso non ricompresi; le eventuali garanzie e coperture assicurative richieste al consumatore
Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali

Nei contratti di durata la società UNIFIN SPA potrà prevedere il diritto di modificare unilateralmente le condizioni, i tassi e/o gli altri prezzi, ma se le variazioni dovessero essere sfavorevoli al cliente, a pena d’inefficacia, dovranno essere comunicate nei modi e termini stabiliti dal CICR.
Diritto di recesso.

Nel caso siano effettuate dalla società modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali il cliente ha il diritto di recedere dal contratto, senza penalità, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto . Nella liquidazione conseguente del rapporto con la società UNIFIN SPA il cliente avrà il diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente concordate.
Diritto alla comunicazione periodica.
Nei contratti di durata, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno la società UNIFIN SPA dovrà fornire al cliente una comunicazione scritta completa e chiara circa lo svolgimento del rapporto.

- In caso di conto corrente, è obbligatorio per la società l’invio annuale dell’estratto conto, che, se non opposto per iscritto entro 60 (sessanta) dal ricevimento da parte del cliente, si intende approvato.

- Il cliente, a proprie spese, ha diritto di ottenere entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni, copia della documentazione relativa singole operazioni compiute nell’arco degli ultimi 10 (dieci) anni.

Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
In tutte le ipotesi di contratto di credito al consumo, a fronte del quale sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato col denaro finanziato, se il consumatore non paga una rata , il contratto non si risolve e il consumatore mantiene il beneficio del termine per le rate successive, purchè la rata inevasa non superi l’ottava parte dell’intero importo finanziato., in base all’art.1525 del C.C..

- Il diritto di adempiere anticipatamente e/o di recedere senza penalità può contrattualmente essere previsto solo a favore del consumatore.
- In caso di cessione di crediti, il consumatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, compresa la compensazione.
- Nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha il diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore.

Procedure di reclamo.
La società UNIFIN SPA non ha istituito un UFFICIO RECLAMI per la soluzione bonaria e stragiudiziale delle controversie con la clientela.

Milano , lì 02/02/2004

La società
UNIFIN SPA
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Trasparenza:
*  Principali norme di trasparenza.
Scarica il modulo
(47 Kb .pdf).

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