Principali norme di
trasparenza
Le informazioni pubblicizzate in questo Avviso non costituiscono
offerta al pubblico ex Art.1336 C.C.
In ciascun locale aperto al pubblico dell intermediario
UNIFIN SPA , sia esso una filiale, una dipendenza o lufficio
di un soggetto convenzionato, purchè accessibile e adibito
al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione
di contratti, deve essere affisso il presente Avviso, a disposizione
della clientela anche tramite copia asportabile.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n.
385/1993 e della delibera CICR del 04.03.2003, la Società
UNIFIN SPA ha una serie di doveri nello svolgimento della sua
attività di intermediazione finanziaria ed il cliente
gode di una serie di diritti e forme di tutela.
In particolare
Doveri di pubblicità.
In ciascun locale aperto al pubblico devono essere pubblicizzati
i tassi dinteresse, prezzi, spese per le comunicazioni
alla clientela, oneri di mora.
Vietato il rinvio agli usi.
Questo dovere di pubblicità sussiste anche per le operazioni
di credito al consumo .
All interno della pubblicità dovranno indicarsi
il T.A.E.G e/o I.S.C. e il periodo di validità nel caso
di esemplificazione di finanziamento. .
La società UNIFIN SPA deve inoltre affiggere nella rispettiva
sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico,
in modo facilmente visibile, la tabella contenente i tassi soglia
validi nel periodo trimestralmente aggiornati (art. 2 comma
3 L. 108/96)
Contratti (modalità e contenuto).
I contratti, a pena di nullità, debbono essere redatti
per iscritto. Il cliente ha diritto a riceverne una copia.
Devono indicare tassi dinteresse, oneri di mora e ogni
altro prezzo e condizione, senza rinvio agli usi.
- La facoltà
di variare in senso sfavorevole al cliente
il tasso dinteresse e/o altri prezzi e condizione deve
essere contenuto di una clausola espressa e specificatamente
approvata dal cliente.
- I contratti di credito al consumo devono altresì indicare:
lammontare e le modalità del finanziamento con
il dettaglio delle varie scadenze; il TAEG e gli oneri in esso
non ricompresi; le eventuali garanzie e coperture assicurative
richieste al consumatore
Facoltà di modifica delle condizioni contrattuali
Nei contratti di durata la società UNIFIN SPA potrà
prevedere il diritto di modificare unilateralmente le condizioni,
i tassi e/o gli altri prezzi, ma se le variazioni dovessero
essere sfavorevoli al cliente, a pena dinefficacia, dovranno
essere comunicate nei modi e termini stabiliti dal CICR.
Diritto di recesso.
Nel caso siano effettuate dalla società modifiche unilaterali
delle condizioni contrattuali il cliente ha il diritto di recedere
dal contratto, senza penalità, entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al punto . Nella
liquidazione conseguente del rapporto con la società
UNIFIN SPA il cliente avrà il diritto allapplicazione
delle condizioni precedentemente concordate.
Diritto alla comunicazione periodica.
Nei contratti di durata, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta lanno la società UNIFIN SPA dovrà
fornire al cliente una comunicazione scritta completa e chiara
circa lo svolgimento del rapporto.
- In caso di conto corrente, è obbligatorio per la società
linvio annuale dellestratto conto, che, se non opposto
per iscritto entro 60 (sessanta) dal ricevimento da parte del
cliente, si intende approvato.
- Il cliente, a proprie spese, ha diritto di ottenere entro
un tempo massimo di 90 (novanta) giorni, copia della documentazione
relativa singole operazioni compiute nellarco degli ultimi
10 (dieci) anni.
Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
In tutte le ipotesi di contratto di credito al consumo, a fronte
del quale sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul
bene acquistato col denaro finanziato, se il consumatore non
paga una rata , il contratto non si risolve e il consumatore
mantiene il beneficio del termine per le rate successive, purchè
la rata inevasa non superi lottava parte dellintero
importo finanziato., in base allart.1525 del C.C..
- Il diritto di adempiere anticipatamente e/o di recedere senza
penalità può contrattualmente essere previsto
solo a favore del consumatore.
- In caso di cessione di crediti, il consumatore potrà
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere
nei confronti del cedente, compresa la compensazione.
- Nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi il
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione
in mora ha il diritto di agire contro il finanziatore nei limiti
del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che
attribuisce al finanziatore lesclusiva per la concessione
del credito ai clienti del fornitore.
Procedure di reclamo.
La società UNIFIN SPA non ha istituito un UFFICIO RECLAMI
per la soluzione bonaria e stragiudiziale delle controversie
con la clientela.
Milano , lì 02/02/2004
La società
UNIFIN SPA